
In attesa di capire se verranno effettivamente prorogate, come sembra, le agevolazioni del 55% per il risparmio energetico e del 50% per le ristrutturazioni edilizie, in scadenza il 30 giugno prossimo, occorre considerare il fatto che le due agevolazioni non sono cumulabili. Agevolazioni 55% e 36-50% richiedono procedure separate.
Agevolazioni 55% e 36-50% richiedono procedure separate. In pratica, colui che inizia ad effettuare dei lavori di ristrutturazione, pagando quindi con la causale del 50% (che a partire dal primo luglio 2013 tornerà al 36% se non vi sarà la proroga anche del bonus del 50%) non potrà, sempre se verrà prorogata anche la detrazione del 55%, passare alla detrazione più favorevole (ossia quella del 55%) in quanto i due bonus non sono cumulabili su uno stesso intervento. Tale problema si pone per colui che iniziando ad eseguire dei lavori non potrà terminare i pagamenti entro il 30 giugno 2013.
Allora cosa fare?
Se non si sa ancora se il bonus 55% verrà prorogato, occorrerà effettuare gli acconti con la causale del 36-50% per lavori energetici non qualificati, ma se il bonus verrà prorogato, il saldo non potrà essere pagato con la causale per il risparmio energetico qualificato, bensì con la causale dell’agevolazione meno favorevole.
Si tratta di due agevolazioni che, seppur molto simili, differiscono non solo per la percentuale del bonus detraibile ma anche per la procedura da seguire al fine di ottenere l’agevolazione. Infatti, la procedura per la detrazione del 55% prevede in più la necessità dell’asseverazione di un tecnico abilitato della rispondenza dell’intervento ai requisiti di legge, l’obbligo dell’invio all’Enea entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori della scheda informativa e dei dati della certificazione energetica o dell’attestato di certificazione energetica.
Il bonus del 55% e quello del 36-50%, seppur molto simili, non sono cumulabili sullo stesso intervento, neppure per pagamenti diversi.
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