
Il comma primo dell’articolo 1127 c.c. prende in considerazioni due ipotesi: la prima riguarda il proprietario dell’ultimo piano e la seconda il proprietario esclusivo del lastrico solare. Diritto di sopraelevare, i limiti. Riforma del condominio 2013
Diritto di sopraelevare, i limiti. Riforma del condominio 2013. Dall’analisi di tale norma si evince che “il primo caso è la regola, il secondo l’eccezione”.
Per cui, solo quando il lastrico solare di copertura è in proprietà esclusiva il diritto di sopraelevare spetta al titolare, mentre se lo stesso è di proprietà condominiale, tale diritto spetta al proprietario del sottostante ultimo piano.
I limiti del diritto di sopraelevare possono essere di due specie: di natura convenzionale o di natura legale.
Diritto di sopraelevare, limiti convenzionali
I primi sono ricordati dall’articolo 1127 c.c. e sono riferibili all’inciso: “salvo che risulti altrimenti dal titolo”. Quest’ultimo è il titolo d’acquisto dell’appartamento in condominio in cui può stabilirsi che non è trasferito anche il diritto alla sopraelevazione. Il titolo oltre a evitare una sopraelevazione può anche genericamente disporre altrimenti (ad esempio il pagamento di un’indennità particolare all’atto dell’esercizio del diritto di sopraelevare).
Un altro titolo che potrebbe vietare o modificare l’esercizio del diritto di sopraelevazione può essere il regolamento condominiale.
Diritto di sopraelevare, limiti legali
E ancora, altri limiti potrebbe essere imposti dalla legge. Un esempio? Quelli elencati analiticamente ai commi secondo e terzo dell’articolo 1127 c.c. Il primo di questi limiti è quello che deriva dalle condizioni statiche dell’edificio che non consentono la sopraelevazione.
Lascia un commento