
Contratti di affitto agevolati: benefici fiscali. Particolare tipo di contratto di affitto. I beneficiari e le agevolazioni.
Ammontare del contributo nei contratti di affitto agevolati
La legge n. 431 del 1998 collega alla stipula dei contratti di affitto agevolati delle agevolazioni fiscali. In pratica il conduttore può chiedere un contributo annuo fino a 3.098,74 euro, se il reddito complessivo annuo non supera due pensioni minime Inps e l’incidenza del canone non risulta inferiore al 14%.
Il contributo arriva fino a 2.324,06 euro se il reddito complessivo annuo non supera quello determinato dalle Regioni e dalle Province autonome per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l’incidenza del canone non risulta inferiore al 24%.
Inoltre, per le famiglie che abbiano al loro interno un ultrasessantacinquenne o un disabile, il contributo da assegnare può essere aumentato al massimo fino al 25% o in alternativa i limiti di reddito per beneficiare dei contributi possono essere innalzati fino al 25%.
Caratteristichecontratti di affitto agevolati
Come si arriva a definire l’affitto concordato? Un criterio per calcolare l’affitto agevolato è stabilire in quale zona della città si trova la casa. Infatti, le città sono state divise in aree più o meno omogenee ed ogni zona ha un minimo ed un massimo di canone.
Quasi tutti gli accordi prevedono un’indicizzazione annuale del canone che usa il vecchio sistema dell’equo canone, ossia il 75% dell’inflazione fissata dall’Istat. Dove invece non vi sono accordi, l’aumento del 75% può essere previsto dalle parti contrattualmente. L’indicizzazione non è consentita in caso di applicazione della cedolare secca.
Commissioni di conciliazione
Nell’ipotesi dovessero sorgere delle controversie nell’applicazione del canone d’affitto, prima di ricorrere al Giudice ogni parte può rivolgersi ad apposite commissioni di conciliazione che hanno l’obbligo di pronunciarsi entro 60 giorni.
Successione nei contratti di affitto agevolati
Nel caso in cui il conduttore deceda possono subentrare nel contratto il coniuge, gli eredi, i parenti ed affini con lui conviventi. Recentemente la Corte Costituzionale ha ricompreso nel diritto a subentrare nel contratto d’affitto anche il convivente nelle coppie di fatto.
Contratti di affitto agevolati – di Redazione
Si veda anche: I contratti d’affitto agevolati
Contratti d’affitto per la casa: le tipologie
Lascia un commento