
La donazione è il contratto con cui, per spirito di liberalità, una persona (donante) arricchisce un’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un proprio diritto e si perfeziona con il consenso di entrambe le parti (art. 769 c.c.). Atto di donazione: generalità.
Atto di donazione: generalità. Per donare occorre avere la piena capacità di disporre che, invece, manca nel minore, nell’emancipato anche se autorizzato nell’esercizio dell’impresa, nell’inabilitato.
La donazione è caratterizzata dall’animus donandi, ossia dallo spirito di liberalità con cui essa viene fatta, consistente in uno stato d’animo soggettivo per cui il donante è pienamente libero di compiere o meno l’attribuzione patrimoniale.
La donazione può essere un contratto ad effetti reali, trasferendosi con il semplice consenso un diritto di proprietà o un altro diritto reale o di credito; viceversa, può avere effetti obbligatori se con essa si assume un obbligo di dare.
Se il donante persegue l’intento liberale utilizzando però degli schemi tipici diversi dalla donazione si parla di donazione indiretta. Tipico esempio di donazione indiretta si ravvisa nel contratto a favore di terzo sorretto da animus donandi tra stipulante e terzo.
Perché la donazione produca i suoi effetti traslativi, trasferendo la proprietà di un bene dal donante al donatario è necessario che il bene oggetto dell’atto sia presente nel patrimonio del donante. Il codice, infatti , sancisce la nullità della donazione di beni futuri.
La donazione propter nuptias (donazione in riguardo di matrimonio) rappresenta un caso particolare in cui la donazione si perfeziona senza l’accettazione del donatario. Essa, di regola, è fatta dagli sposi tra loro o da altre persone in favore di uno o entrambi gli sposi e produce effetti solo al momento del matrimonio.
Atto di donazione: forma della donazione
La donazione deve avvenire con atto pubblico notarile con la presenza di due testimoni. La conclusione dell’accordo può anche avvenire tra persone lontane, per cui si procede con un’offerta di donazione notarile con testimoni, notificata all’interessato che a sua volta può accettare con un altro atto notarile poi notificato all’offerente. Il contratto si perfezione nel momento in cui l’accettazione è notificata, potendo fino a quel momento entrambe le parti revocare sia la proposta che l’accettazione.
Se si tratta di donazioni di modico valore (c.d. donazione manuale) non è necessaria la forma solenne di atto pubblico, potendo nel caso bastare la traditio, cioè la semplice consegna della cosa. La modicità del valore va valutata in rapporto alle condizioni economiche del donante.
Un particolare tipo di donazione è quella modale, ossia la donazione gravata da un onere o modus. Il modus è uno strumento con cui il donante può realizzare un proprio interesse ponendo a carico del donatario un’obbligazione. Per tale motivo si ritiene che si tratti di un autonomo tipo di donazione in cui viene meno il carattere liberale dell’atto.
Il donante può anche fare una donazione con riserva di usufrutto, ossia riservare l’usufrutto( ma si ritiene anche l’uso e l’abitazione) dei beni donati a proprio vantaggio e dopo la propria morte o trascorso un determinato periodo a vantaggio di un’altra persona.
Atto di donazione: generalità – di Redazione
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