
Materiali da smaltire dopo una ristrutturazione. Chi lo deve fare? E’ questa la domanda che si pone chi ha in corso opere di ristrutturazione ma anche di realizzazione di un immobile. Rifiuti edilizia: chi smaltisce gli scarti da ristrutturazione?
Rifiuti edilizia: chi smaltisce gli scarti da ristrutturazione? Il dubbio nasce nel caso in cui da tali operazioni si producano dei rifiuti per i quali sorge il problema dello smaltimento.
Di chi è l’onere di smaltire tali materiali, della ditta che effettua i lavori o del committente? Per evitare di incorrere nelle diverse sanzioni previste dalla legge tali materiali devono essere correttamente smaltiti e non possono essere eliminati né tra i rifiuti domestici né all’interno dei cassonetti. Ovvio che non possono essere nemmeno abbandonati.
Fatta salva l’esistenza di eventuali permessi edili comunali, la disciplina ambientale per la gestione di questo tipo di rifiuti viene dettata dal decreto legislativo n. 152 del 2006. In base a tale dettato normativo i rifiuti da manutenzione di immobili si considerano prodotti presso la sede del soggetto che effettua l’attività di manutenzione.
E’ opinione costante nella Giurisprudenza di merito che il produttore di tali rifiuti è il soggetto che esegue materialmente l’attività dalla quale il rifiuto si genera.
Nel caso in cui il lavoro venga affidato ad una ditta, “produttore” del rifiuto è da considerarsi quest’ultima e sulla stessa ricadrà l’onere dello smaltimento. Nel caso in cui il proprietario dell’immobile decida di effettuare da solo un intervento di ristrutturazione il produttore del rifiuto sarà lo stesso ed egli si dovrà adoperare per il conseguente smaltimento.
Sia nel caso in cui l’onere spetti alla ditta appaltatrice, sia che spetti a chi effettui l’intervento in proprio, per smaltire tali materiali vi è l’obbligo di contattare il gestore pubblico locale per il conferimento dei rifiuti oppure consegnarli ai centri di raccolta comunali.
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