
Vizi appalto: garanzia per vizi e difformità
Vizi appalto: garanzia per vizi e difformità. Una volta consegnata l’opera e pagato il compenso il rapporto termina ma l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e per i vizi dell’opera, salvo quelli conosciuti o conoscibili (sempre che non taciuti in mala fede) dal committente che ha accettato.
L’appaltatore è anche responsabile per aver dato seguito ad istruzioni tecniche erronee impartite dal direttore dei lavori, sempre che l’erroneità fosse conosciuta o riconoscibile.
I vizi e le difformità devono essere denunziati dal committente all’appaltatore a pena di decadenza entro 60 giorni dalla consegna dell’opera. La garanzia può comunque essere opposta in ogni momento dal committente convenuto in giudizio per il pagamento del corrispettivo purché le difformità ed i vizi siano stati denunziati entro 60 giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi 2 anni dalla consegna.
Il committente può chiedere che i vizi e le difformità dell’opera siano eliminati a spese dell’appaltatore oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito.
Se poi le difformità ed i vizi dell’opera appaltata sono tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione , il committente può chieder la risoluzione del contratto.
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