
Prima si chiamava licenza edilizia. I 90 giorni diventano 150 nelle città con più di 100mila abitanti o quando si tratta di progetti particolarmente complessi. Permesso di costruire.Silenzio assenso entro 90 giorni
Permesso di costruire.Silenzio assenso entro 90 giorni. Scatta dunque il silenzio assenso per gli interventi edilizi privati più pesanti dopo che la liberalizzazione negli ultimi anni aveva interessato tutta l’edilizia minore con l’estensione della Dia (denuncia inizio attività) e della Scia (segnalazione certificata di inizio attività).
Ma quali sono le opere per cui il cittadino dovrà avere una risposta oppure scatterà il meccanismo del silenzio assenso?
E’ ancora obbligatorio il permesso di costruire per tre tipologie di opere, ossia per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni urbanistiche (sempre che si tratti di operazioni di trasformazione di intere porzioni di città come demolizioni e ricostruzioni o riqualificazione di aree dismesse) e per le ristrutturazioni edilizie. Quest’ultima tipologia si distingue a sua volta in 6 varianti che sono:
– frazionamento immobiliare (ossia aumento di unità immobiliari);
– aumento del volume;
– modifica della sagoma;
– variazione dei prospetti o modifica delle superfici;
– cambiamento di destinazione d’uso per i soli centri storici.
Permesso di costruire: inoltro domanda
La domanda di permesso di costruire deve essere presentata allo Sportello unico per l’edilizia del Comune interessato dai lavori. Ad essa dovranno essere allegati una serie di documenti tra cui innanzi tutto l’attestazione del titolo di legittimazione a presentare la relativa domanda (per esempio il titolo di proprietà dell’immobile), gli elaborati progettuali, nonché gli altri documenti eventualmente previsti dal regolamento edilizio.
Sarà poi necessario allegare la dichiarazione fatta dal un progettista abilitato che certifichi che il progetto è conforme agli strumenti urbanistici approvati o adottati, ai regolamenti edilizi, alle norme di settore ed alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio igienico-sanitarie e di efficienza energetica.
Una volta presentata la domanda allo Sportello Unico, questo nominerà un responsabile del procedimento che entro 60 giorni avrà l’obbligo di notificare una proposta di provvedimento con una relazione tecnica-giuridica dell’interevento per cui si richiede il permesso. Nei comuni con più di 100 mila abitanti il termine di 60 giorno diventa 120 e lo stesso vale per i progetti particolarmente complessi che, tra l’altro, devono essere definiti così dal responsabile del procedimento.
Entro 30 giorni dalla presentazione della proposta di provvedimento, il responsabile deve presentare il provvedimento definitivo. Nel caso in cui l’esito sia nel senso del rigetto della domanda il responsabile avrà a disposizione altri 10 giorni per motivare il provvedimento di rigetto.
Il silenzio-assenso non trova applicazione qualora l’immobile presenti dei vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Infatti, in tal caso la procedura non è la stessa. Dunque, se il vincolo compete all’amministrazione comunale, il termine per il silenzio-assenso decorre a partire dal rilascio dell’atto di assenso. Nel caso in cui tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento definitivo del responsabile del procedimento, si ritiene formato il silenzio-rifiuto.
La normativa non è molto chiara nel caso invece l’amministrazione titolare del vincolo non si esprima; dunque ci si chiede se scatti comunque il silenzio assenso. Dallo spirito della norma sembra potersi escludere che ciò accada.
Se poi il vincolo compete ad un amministrazione diversa da quella comunale come ad esempio alla Soprintendenza, il responsabile del procedimento deve convocare una conferenza di servizi e acquisire il parere in tale sede. Anche in tal caso, qualora l’esito sia sfavorevole scatta il silenzio rifiuto, mentre il caso della mancata pronuncia o della mancata partecipazione alla conferenza di servizi non viene contemplato esplicitamente dalla normativa.
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