
Il coordinatore per la sicurezza ha l’obbligo, durante l’esecuzione dell’opera, di procedere ad una serie di verifiche.Obblighi coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Obblighi coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Le verifiche consistono nel:
– controllare che le imprese esecutrici dei lavori ed i lavoratori autonomi adottino le misure previste nel Piano di sicurezza e di coordinamento;
– controllare che le imprese esecutrici dei lavori in casa adeguino in caso ciò fosse necessario i rispettivi Piani operativi di sicurezza;
– controllare che il Piano operativo di sicurezza, costituente un piano integrativo di quello di sicurezza e di coordinamento, sia coerente con quest’ultimo.
Inoltre, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha l’obbligo, nel caso in cui durante i lavori intervengano delle modifiche agli stessi, di adeguare il Piano di sicurezza e di coordinamento ed il Fascicolo delle caratteristiche dell’opera alle modifiche intervenute; per fare ciò il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve valutare le proposte che gli pervengono dalle imprese esecutrici e volte a migliorare la sicurezza nel cantiere.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha poi l’obbligo di organizzare la cooperazione ed il coordinamento tra le attività espletate dai datori di lavori ed i lavoratori autonomi e di permettere la reciproca informazione tra gli stessi.
Nel caso in cui il coordinatore per l’esecuzione dei lavori violi tale disposizione è prevista un’ammenda da 2500 a 6400 euro o l’arresto da 3 a 6 mesi.
Al fine di controllare l’attuazione degli accordi tra le parti sociali, volti al coordinamento dei vari rappresentanti per la sicurezza, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha l’obbligo di segnalare al committente o al responsabile dei lavori le eventuali inosservanze a quanto prescritto dalla legge in tema di sicurezza e a quanto disposto dal Piano di sicurezza. Ciò deve essere fatto dal coordinatore previa contestazione scritta dell’inosservanza all’impresa ed ai lavoratori autonomi impegnati nell’opera stessa. Quando il coordinatore per l’esecuzione dei lavori verifica delle inosservanze alla legge in materia di sicurezza deve proporre la sospensione dei lavori e l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi oppure la risoluzione del contratto.
Qualora il committente o il responsabile dei lavori, senza adeguata motivazione, non adottino alcun tipo di provvedimento dopo la segnalazione di irregolarità, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha l’obbligo di comunicare tale inadempienza alle competenti ASL e Direzione Provinciale del Lavoro.
Se poi accade che dopo aver affidato i lavori ad una sola impresa, l’esecuzione dei lavori stessi venga invece effettuata da più imprese, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha l’obbligo di redigere il Piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il Fascicolo delle caratteristiche dell’opera. In caso di violazione di tale disposizione è prevista l’ammenda da 2500 a 6400 euro o l’arresto da 3 a 6 mesi.
Inoltre, altro obbligo del coordinatore è quello di controllare che venga data attuazione agli accordi presi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza. Anche in caso di violazione di tale obbligo è prevista un’ammenda da 1000 a 4800 euro o l’arresto da 2 a 4 mesi.
Infine, ogni qual volta che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori riscontri un pericolo grave ed imminente ha l’obbligo di sospendere le singole lavorazione finché non venga verificato il rispetto della normativa in materia di sicurezza da parte delle imprese impegnate nei lavori in casa.
Se il coordinatore non provvede alla sospensione dei lavori è prevista un’ammenda da 2500 a 6400 euro o l’arresto da 3 a 6 mesi.
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