
La legge n. 122 del 2010 ha integralmente sostituito l’art. 19 della legge n. 241/1990 relativo alla DIA. Scia, cos’è e differenze con la Dia
Scia, cos’è e differenze con la Dia. Ciò ha comportato la sostituzione della DIA (dichiarazione di inizio attività) con la SCIA come titolo abilitativo necessario per la realizzazione di una serie di interventi di varia natura.
I settori non interessati dalla SCIA sono quelli oggetto di specifiche forme di tutela, come gli ambiti sottoposti a vincolo culturale, ambientale e paesaggistico.
Mentre, rientrano nella legge, ossia sono suscettibili ad essere sostituiti con la SCIA i provvedimenti vincolati, rilasciabili sulla base della semplice verifica del rispetto della normativa di riferimento e non assoggettati ad alcuna specifica programmazione di settore.
In cosa consiste la SCIA? La SCIA consiste in una comunicazione che il privato-denunziante fa all’Amministrazione competente; tale comunicazione-segnalazione è accompagnata da documenti vari e autocertificazioni con cui si attestano stati di fatto e qualità personali del denunziante ed il fatto di avere tutti i requisiti richiesti dalla legge per iniziare una determinata attività.
Ciò che cambia rispetto al passato è che con la SCIA non è più prevista la necessità di aspettare 30 giorni, che decorrono dalla segnalazione alla P.A. fino all’inizio dell’opera, prima di cominciare i lavori, come prevedeva la DIA. Ora i lavori possono iniziare già da subito, dopo aver presentato la SCIA (segnalazione certificata di inizio lavori).
Inoltre, con la DIA l’autorità competente era obbligata ad adottare eventuali provvedimenti di verifica e di controllo volti a sospendere l’attività nei 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di inizio lavori.
Con la SCIA non vi è più la coincidenza tra i tempi imposti al privato che deve realizzare i lavori e la P.A. che deve controllare la regolarità degli stessi. Nel caso di irregolarità la P.A. ha sempre la possibilità di intervenire in autotutela.
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