
Il chiamato all’eredità può decidere di accettare con beneficio di inventario se vuole limitare la sua responsabilità entro i limiti di valore del patrimonio relitto ( è l’attivo lasciato del de cuius) del de cuius. Accettazione beneficio inventario.
Accettazione beneficio inventario.
Come si accetta?
L’accettazione con beneficio di inventario si effettua mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o cancelliere del tribunale territorialmente competente ed è inserita nel registro delle successioni. Tale dichiarazione dev’essere poi trascritta presso la conservatoria del luogo in cui si è aperta la successione. La trascrizione di cui sopra va eseguita anche se nell’eredità non vi siano beni immobili ed è unica anche se gli immobili sono una pluralità.
L’inventario va formato entro 3 mesi rinnovabili una sola volta per altri 3 mesi (totale 6 mesi). A questo punto va distinto il caso in cui chi faccia l’inventario sia o meno nel possesso dei beni.
Accettazione beneficio inventario: chiamato nel possesso dei beni
Il chiamato nel possesso dei beni ha l’obbligo di formare l’inventario indipendentemente e a prescindere dall’accettazione con beneficio di inventario in quanto proprio perché nel possesso dei beni vi è la necessità di garantire i creditori da un lato e dall’altro quello di evitare che i beni ereditari e quelli personali del chiamato possano confondersi. Se il chiamato non osserva il termine trimestrale (rinnovabile) allora si considera erede puro e semplice anche contro la sua volontà.
Una volta formato l’inventario nel termine di legge, il chiamato, se non ha già manifestato la sua volontà di accettare con beneficio di inventario, deve decidere entro i successivi 40 giorni. Scaduti questi, il chiamato è libero di accettare con o senza beneficio di inventario o di rinunciare. Se tace è considerato erede puro e semplice.
Accettazione beneficio inventario: chiamato non nel possesso dei beni
Qualora, invece, il chiamato non sia nel possesso dei beni ha 10 anni di tempo per decidere se accettare con beneficio di inventario, accettare senza beneficio di inventario o rinunciare. Per cui se decide di accettare con beneficio di inventario allora da quel momento decorrono i 3 mesi per formare l’inventario, trascorso il quale invano egli sarà considerato erede puro e semplice. Se, al contrario, decide di procedere prima all’inventario, avrà poi 40 giorni da quando esso sarà formato per accettare: in difetto egli decadrà dal relativo diritto.
Qualora al chiamato non nel possesso dei beni venga fissata dal giudice un termine per l’accettazione ed egli voglia accettare con beneficio, dovrà provvedere alla formazione dell’inventario entro il termine così fissato. Se fa la dichiarazione ma non fa l’inventario sarà considerato erede puro e semplice, mentre se forma l’inventario ma non fa la dichiarazione non potrà acquistare la qualità di erede.
Una volta formato l’inventario l’effetto è quello di tener distinto il patrimonio del de cuius da quello dell’erede; gli altri effetti:
– non si crea confusione tra i beni del defunto e quelli dell’erede;
– l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti. Per cui pur essendo lui succeduti in tutti i rapporti del de cuius, attivi e passivi, vede limitata la sua responsabilità ai soli beni pervenutigli, cioè al solo attivo;
– i creditori dell’eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fonte ai creditori dell’erede. Tale effetto può però venir meno in caso di decadenza dal beneficio di inventario o in caso di rinuncia ad esso.
L’erede che accetta con beneficio di inventario deve anche pensare al soddisfacimento dei creditori e dei legatari; egli può agire in tre modi:
– trascorso un mese dall’inserzione della dichiarazione dell’erede (con cui accetta con beneficio di inventario) nel registro delle successioni senza che i creditori e legatari si oppongano, l’erede può procedere al pagamentodei creditori man mano che essi si presentano;
– se i creditori e legatari si oppongono o se l’erede stesso non intende procedere ad una liquidazione individuale si apre quella concorsuale. L’erede, con l’assistenza di un notaio e con il controllo del giudice, invita creditori e legatari a presentare le dichiarazioni di credito, dopo procede alla liquidazione dell’attivo e alla formazione della graduatoria dei crediti;
– se l’erede non vuole occuparsi della liquidazione può rilasciare tutti i beni ereditati a creditori e legatari. Tale dichiarazione va annotata sul registro delle successioni e trascritta (nella conservatoria del luogo ove si trovano gli immobili ereditati). Essa comporta che l’erede non può più disporre di tali beni. Operata la trascrizione, il giudice nominerà un curatore perché provveda alla liquidazione concorsuale.
L’istituto del beneficio di inventario da un lato garantisce i creditori e i legatari, dall’altro garantisce l’erede dal rischio di dover rispondere dei debiti ereditari oltre il valore dei beni. Per tale motivo la legge prevede che le eredità devolute a minori e interdetti, minori emancipati e inabilitati, nonché quelle devolute a persone giuridiche diverse dalle società, possano essere accettate solo con beneficio di inventario.
La guida completa alla successione
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