
Casi particolari in cui si ha diritto all’agevolazione prima casa. Agevolazioni prima casa anche per l’abitazione adiacente
Agevolazioni prima casa anche per l’abitazione adiacente. La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 177/21/11, ha stabilito che qualora si acquisti un secondo immobile adiacente a quello che già si ha, si può anche per quello dell’agevolazione prima casa.
Inoltre, anche nel caso in cui le schede catastali non siano aggiornate e non riportano in modo preciso i dati della fusione delle due unità immobiliari, è possibile comunque usufruire dell’aiuto fiscale.
La sentenza muove dal caso di un contribuente che aveva acquistato una prima abitazione, poi a distanza di anni un’altra adiacente alla prima casa e aveva dichiarato nell’atto di acquisto di voler fondere le due unità immobiliari, potendo in tal modo usufruire anche per il secondo acquisto delle agevolazioni fiscali prima casa.
Però, l’Agenzia del Territorio, non avendo ancora aggiornato le schede catastali ed avendo dunque ancora una distinta indicazione catastale per le due abitazioni, provvedeva al recupero della maggiore imposta sostitutiva sul mutuo richiesto per l’acquisto della seconda casa ed al recupero delle maggiori imposte di registro e ipocatastali.
Secondo i Giudici di Milano, l’Agenzia ha agito in spregio all’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente che prevede l’obbligo per l’amministrazione finanziaria di motivare, enunciando i presupposti di fatto e di diritto che stanno alla base dell’accertamento.
Invece, l’Agenzia aveva semplicemente provveduto all’accertamento solo in base alle schede catastali dalle quali emergeva un accatastamento distinto per le due abitazioni, anche se il contribuente aveva esibito in giudizio copia della richiesta di fusione delle due abitazioni, presentata anni prima all’Agenzia del Territorio.
Ne deriva che perché si possa avere diritto all’agevolazione prima casa anche per un immobile acquistato in un secondo momento ed adiacente al primo, è necessario che le due unità immobiliari costituiscano un’unica abitazione e rientrino negli alloggi classificati non di lusso.
Nel caso de quo non è rilevante il fatto che l’Agenzia non abbia provveduto ad aggiornare le schede catastali, ma rileva invece il fatto che l’amministrazione finanziaria abbia comunque riconosciuto la fusione delle due unità immobiliari attraverso un’indicazione riportata in calce alla scheda catastale.
Lascia un commento