
Durante lo svolgimento del rapporto l’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate con atto scritto.Contratto di appalto: variazioni al progetto
Contratto di appalto: variazioni al progetto. In tali casi l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso ulteriore se il prezzo dell’opera era stato determinato a corpo, cioè globalmente. Tali variazioni sono quelle non necessarie e proposte dall’appaltatore che se le esegue a prescindere dall’autorizzazione del committente non avrà diritto ad alcun compenso anche se esse abbiano migliorato l’opera.
Al contrario, se le variazioni al progetto sono necessarie e le parti non si accordano spetterà al giudice indicarle e stabilire il relativo compenso. In tal caso se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo pattuito, l’appaltatore può recedere dal contratto e ottenere eventualmente un’equa indennità. Se poi le variazioni sono di notevole entità il diritto di recesso spetta al committente che deve anche corrispondere un equo indennizzo.
Inoltre, il committente può richiedere variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo pattuito; in tale ipotesi l’appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori effettuati anche se il prezzo dell’opera era stato fossato a corpo.
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