
Con il contratto d’opera una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.). Il contratto d’opera.
Il contratto d’opera. Il contratto d’opera si distingue dall’appalto in quanto vi è prevalenza di lavoro personale, mancando invece un’organizzazione dei mezzi e l’utilizzo di lavoro altrui. In pratica l’appalto è tipico della media-impresa, mentre il contratto d’opera della piccola impresa o dell’artigiano (orafo, pittore, falegname ecc..).
Il contratto d’opera: Disciplina
La disciplina del contratto d’opera è in larga parte identica a quella dell’appalto.
Lo è per quanto riguarda il potere di verifica in corso d’opera da parte del committente e il relativo diritto di recedere, anziché di risolvere il contratto, se il prestatore d’opera non si conforma alle condizioni contrattuali; infatti il codice civile afferma che “Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni” (art. 2224 c.c.).
Lo è anche per quanto riguarda le difformità e vizi d’opera: la denuncia del vizi però va fatta entro 8 giorni, non 60, e la prescrizione è annuale, anziché biennale (art. 2226 c.c.). Infatti il codice civile afferma: “L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna”.
Lo è per la possibilità di recesso unilaterale del committente: “Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno” (art. 2227 c.c.).
Infine, lo è per la disciplina sull’impossibilità sopravvenuta della prestazione: “Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta” (art. 2228 c.c.)
L’unica diversità sta nei criteri dettati per la fissazione del corrispettivo: il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo (art. 2225 c.c.).
Il contratto d’opera: Retribuzione
La retribuzione è fissata in base agli accordi o, in mancanza, in base alle tariffe e agli usi ovvero dal giudice. L’iscrizione all’albo, quando prevista (in genere per il contratto d’opera intellettuale, come l’avvocato), è condizione per poter esigere il compenso. L’art. 2233, comma 3, del c.c. stabilisce poi che in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Il rischio del lavoro mentre nel contratto d’opera manuale è a carico del professionista che si obbliga a pervenire ad un certo risultato, nel contratto d’opera intellettuale è a carico del cliente in quanto il compenso è dovuto a prescindere dal risultato.
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere gli acconti sul compenso.
Il contratto d’opera: Responsabilità
Il legislazione conferma il particolare favore nei confronti della prestazione d’opera intellettuale prevedendo, all’art. 2236 c.c., che nel caso in cui la prestazione comporti la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d’opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave.
Il contratto d’opera: Recesso
L’art. 2237 c.c disciplina il recesso dal contratto d’opera: “il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta.
Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente”.
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