
Trasformazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato in impianti unifamiliari a gas
Riforma del condominio. Trasformare un impianto di riscaldamento centralizzato condominiale in impianti autonomi a gas. L’art. 26.2 della legge 10 del 9 gennaio 1991, «Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici», prevedeva che «per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi e all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all‘art. 1, ivi compresi quelli di cui all‘art. 8, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali».
La riforma del condominio L.220/2012, all’articolo 28, ha modificato la norma sostituendo le parole “semplice delle quote millesimali” con “degli interventi, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio”.
Si tratta di un’ulteriore riduzione del quorum di approvazione che vale per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1 della stessa L.10/1991, individuati attraverso una certificazione energetica o una diagnosi energetica.
Inoltre sono cambiate le maggioranze, mentre prima l’assemblea di condominio doveva decidere a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 c.c., ora l’assemblea delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 c.c.
Le delibere in questione riguardano l’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo.
Da riscaldamento centralizzato a impianti unifamiliari a gas – Elisabetta Paladini
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