
Le opere per le quali spetta l’agevolazione fiscale del 36% sono elencate nel Testo Unico per l’Edilizia (Dpr n. 380/2001) all’art. 3. Opere di ristrutturazione per le quali compete l’agevolazione 36%.
Opere di ristrutturazione per le quali compete l’agevolazione 36%. In generale si può dire che la detrazione Irpef spetta solo per le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.
Al contrario, l’agevolazione non spetta per gli interventi di manutenzione ordinaria, a meno ché non riguardino determinate parti comuni di edifici residenziali (le parti comuni interessate sono quelle previste dall’articolo 1117, nn. 1, 2 e 3 del Codice civile, ossia il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, ecc.).
Gli stessi interventi, di manutenzione ordinaria, compiuti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto a richiedere alcuna agevolazione.
Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria ad esempio le opere di riparazione, si rinnovamento e di sostituzione delle finiture degli edifici, le opere occorrenti a perfezionare o mantenere efficienti gli impianti tecnologici già esistenti, la cambio dei pavimenti, degli infissi e dei serramenti, nonché la tinteggiatura di pareti, di soffitti, di infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.
Tali interventi danno comunque diritto all’agevolazione se sono inseriti un intervento più ampio comprendente la demolizione di tramezzature o la costruzione di nuove mura divisorie.
Opere di ristrutturazione: spese detraibili
Le spese detraibili sono le seguenti:
– le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
– le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
– le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
– le spese per l’acquisto dei materiali;
– il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
– le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
– l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
– gli oneri di urbanizzazione;
– gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Non rientrano nella detrazione le spese sostenute per il trasloco e la custodia dei mobili per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di recupero edilizio.
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