
Qualora intervenga la variazione della titolarità dell’immobile su cui sono effettuati gli interventi di ristrutturazione prima che sia trascorso il periodo per fruire della detrazione comporta in genere il trasferimento della detrazione. Detrazione 36% ristrutturazione: variazione della titolarità dell’immobile.
Detrazione 36% ristrutturazione: variazione della titolarità dell’immobile. Nel caso in cui l’immobile sia venduto prima della scadenza del periodo per la richiesta della detrazione del 36%, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito al compratore dell’immobile, sempre che quest’ultimo sia una persona fisica.
Nel caso, invece, in cui l’immobile sia donato (donazione) ad altri, sempre prima della scadenza del termine previsto per richiedere la detrazione, il diritto a godere della detrazione per le quote residue
spetta a quest’ultimo.
In caso di morte del contribuente, titolare dei diritti sull’immobile oggetto dell’intervento di recupero, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi. Comunque perché ciò accada è necessario che gli eredi conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Sempre nei casi sopra indicati, se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da persone diverse dal possessore (inquilino, comodatario), il diritto a beneficiare della detrazione per le rate residue non si trasferisce e continua a spettare al detentore o al familiare convivente che ha sostenuto i costi.
In caso di cessazione della locazioneo del comodato, non viene meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che hanno realizzato gli interventi oggetto della detrazione. Essi continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.
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