
In base all’art. 873 c.c., le costruzioni sui fondi confinanti, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non inferiore ai 3 metri, che può essere anche maggiore a seconda dei vari regolamenti locali. Distanze confini nelle costruzioni.
Distanze confini nelle costruzioni. Questa norma ha l’utilità di impedire la formazione di intercapedini pericolose o dannose, per cui la norma non trova applicazione se non nel caso in cui i due fabbricati si fronteggino anche in minima parte, nel senso che, supponendo di farli avanzare verso il confine in linea retta, si incontrerebbero almeno in un punto.
Se sul confine esiste un muro?
Il proprietario di un fondo contiguo a un muro altrui può chiedere la comunione per tutta l’altezza del muro o parte di essa ma, necessariamente, per tutta l’estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito.
Se il muro del vicino non è sul confine?
Quando il muro si trova a una distanza dal confine minore a un metro e mezzo o a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso (art. 875 c.c.).
Dovrà però:
– pagare il valore del muro in ragione della metà.
– pagare il valore del suolo da occupare per il suo fabbricato.
Il proprietario potrà solo evitare il secondo punto, estendendo il suo muro fino al confine. Il vicino che intenda domandare la comunione deve prima interpellare il proprietario se preferisca estendere il muro al confine o procedere alla sua demolizione.
La risposta deve pervenire entro 15 giorni e l’effettuazione della soluzione scelta deve farsi entro 6 mesi dal giorno della risposta.
Distanze confini: evitare la comunione del muro si può?
Ai sensi dell’art.877 c.c., il vicino può evitare la comunione del muro posto sul confine purché costruisca il suo fabbricato in aderenza a quello del confinante, senza appoggiarsi, creando così una perfetta autonomia tra i due manufatti.. L’obbligo di rispettare la distanza viene meno, quindi, nel caso in cui il nuovo edificio sia costruito in aderenza a quello preesistente per tutta la lunghezza della linea di confine ed anche nel caso in cui le due costruzioni, pur avendo ciascuna una propria autonomia strutturale, combacino perfettamente ad uno dei lati senza lasciare neppure per brevi tratti degli i intervalli in senso orizzontale o verticale. È il proprietario che costruisce per primo che ha la facoltà di dare al fabbricato un andamento in linea spezzata. Conseguentemente il proprietario posto a confine può costruire in aderenza alla costruzione del vicino, ma limitatamente alla parte che si trova sul confine stesso, arretrandosi, a sua volta, nella misura fissata dalla legge, in corrispondenza delle rientranze esistenti sul fondo vicino stesso, salva l’ipotesi dell’art. 875 c.c. per il muro che non è sul confine (vedi sopra).
Ci sono eccezioni?
Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia altezza oltre i tre metri non è considerato per il computo della distanza fra le costruzioni. Quando è posto sul confine può essere reso comune anche a scopo di appoggio, purché al di la di esso non vi sia un già un edificio a distanza inferiore ai tre metri.
Casi particolari.
Il codice civile sottrae alla comunione forzosa gli edifici appartenenti al demanio pubblico sia dello Stato che degli enti territoriali minori, nonché gli edifici di interesse storico, artistico o archeologico; non è consentita neppure la facoltà concessa al vicino per la costruzione in aderenza.
Se si è comproprietari di un muro?
Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni, cioè immettendo in esso delle travi a non oltre cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo però il diritto dell’altro comproprietario di fare accorciare la trave sino alla metà del muro se egli stesso voglia collocare sullo stesso altra trave oppure appoggiarvi un camino o intervenire in altro modo.
Ogni proprietario può innalzare il muro a sue spese. Il vicino a sua volta può rendere comune la parte sopraelevata. Le difficoltà incontrate nella sopraelevazione sono a carico di chi procede, compreso l’obbligo di rinforzo. Se occorre dare al muro un maggior spessore lo si deve costruire all’interno della proprietà del sopraelevante.
Se il vicino vuole acquistare la comunione della parte sopraelevata, deve concorrere alla spese per la costruzione o per il rafforzamento. Le riparazioni e le ricostruzioni del muro comune sono di regola a carico di ciascuno dei partecipanti, proporzionalmente al diritto relativo, salvo che la spesa sia stata causata da uno dei partecipanti,. Per sottrarsi a tale incombenza il comproprietario deve rinunciare al diritto di comunione, ma può farlo soltanto se il muro comune non sostenga il suo edificio.
Se voglio costruire un muro di confine?
Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà alla costrizione dei muri di cinta che separano le rispettive proprietà.
Se due fondi posti negli abitati sono a livello differente l’uno dall’altro, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo, ma entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza. Il muro deve essere costruito per metà sul fondo inferiore e per metà su quello superiore.
Il vicino può liberarsi dall’obbligo delle spese comuni per il muro di cinta o divisorio, cedendo gratuitamente la metà del terreno sulla quale deve essere collocato il muro stesso, che resta di proprietà di chi l’ha costruito, salva però la facoltà del vicino di renderlo comune a richiesta, pagando ovviamente le spese per la costruzione.
Se il muro di confine esiste già, di chi è?
Si presume che il muro divisorio fra i campi, i cortili, i giardini e gli orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente. Se esistono cornicioni, mensole o simili, o vani che penetrano per oltre la metà dello spessore del muro, e gli uni e gli altri risultino costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario della parete in cui sono collocate le entità descritte. Se esse sono poi da una parte all’altra il muro è reputato comune. Però in ogni caso la collocazione del piovente prevale su ogni altro indizio.
[…] Quindi anche le pertinenze devono rispettare le distanze previste dalla legge tra gli edifici. […]