
All’interno di un condominio, il proprietario di un appartamento non può eseguire nella sua proprietà esclusiva opere che rechino danno alla parti comuni dell’edifico stesso e opere che danneggiamo le parti di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva di un altro condomino. Divieti sulle parti comuni
Divieti sulle parti comuni. Pertanto non potrà costruire sul balcone una veranda in appoggio al muro comune dell’edifico condominiale che raggiunge l’altezza del piano superiore diminuendo il godimento dell’aria e della luce del proprietario del piano contiguo.
Tutti i divieti e i limiti di destinazione delle cose di proprietà individuale si possono ritrovare al’interno dei regolamenti condominiali, sia sotto forma di elencazione sia mediante riferimento ai pregiudizi che si intendono evitare.
La L.220/2012 ha introdotto nel codice civile anche l’articolo 1122-bis che mira ad agevolare l’installazione di impianti di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
La norma prevede che le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo siano realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edifico, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.
E’ consentita anche l’ installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.
Nel caso in cui, attraverso tali installazioni, si debbano attuare modifiche sulle parti comuni, l’interessato dovrà dare comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
A sua volta, l’assemblea, potrà prescrivere,con la maggioranza adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautela salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio.
E ancora, l’assemblea potrebbe provvedere a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento.
Infine, ricordiamo che la L.220/2012 ha introdotto nel c.c. l’articolo 1122-ter che disciplina l‘installazione, per iniziativa dei singoli condomini, di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio.
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