
La proprietà è un diritto reale che attribuisce al titolare il diritto di godere e di disporre delle cose. Diritto di proprietà
Diritto di proprietà. Pertanto il proprietario è legittimato a far uso del suo bene utilizzandolo per i propri fini e nel proprio interesse.
I modi di questo utilizzo non sono di certo previsti dal legislatore, anzi il proprietario ha anche la possibilità di cedere tale facoltà di utilizzo del bene a terzi, di darlo in fitto o concedere servitù.
Limitazioni al diritto di proprietà
Tuttavia, il diritto di proprietà comporta anche delle limitazioni imposte da obblighi contrattuali, ad esempio: la concessione di un usufrutto altrui, di un pegno, di un comodato, ecc. Altre limitazioni potrebbero essere previste dalla legge a tutela di un interesse meritevole di tutela, come la inalienabilità della dote, il sequestro e così via.
Inoltre godere del diritto di proprietà non significa che il proprietario può fare ciò che vuole, anzi deve assolutamente evitare di effettuare atti che non hanno altro scopo che quello di nuocere o recare molestia a terzi (ad esempio piantare alberi al fine di togliere la visuale al proprio vicino).
In questo caso si parla di divieto di atti emulativi (art. 833 c.c.). E’ da considerarsi non emulativo qualsiasi atto di esercizio del diritto di proprietà dal quale il proprietario ricavi una minima utilità.
Inoltre, in alcuni casi previsti dalla legge tale diritto di proprietà può perdersi in virtù di superiori interessi della collettività. L’art 838 c.c. prevede, in caso di abbandono da parte del proprietario, della conversazione, coltivazione o esercizio di un bene che interessa la produzione nazionale, il rimedio dell’espropriazione del bene stesso da parte dell’autorità amministrativa.
Diritto di proprietà e immissioni
Per quanto concerne invece l’art 844 c.c., concernente la disciplina dei rapporti tra proprietari di fondi vicini, parla del divieto di immissioni. Stando alla legge, tali immissioni (fumo o esalazioni nocive)sono lecite se non superano la soglia della normale tollerabilità, che deve essere valutata tenendo conto:
-della distinzione normale del bene;
-della condizione dei luoghi;
-dell’entità delle stesse immissioni e dei danni che possono arrecare alle persone che vivono in un certo ambiente.
Il limite della normale tollerabilità deve essere fissato tenendo conto delle condizioni dei luoghi, del sistema di vita e delle abitudini delle persone.
Diritto di proprietà – di Elisabetta Paladini
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