
Il regolamento edilizio è un atto amministrativo a contenuto normativo con cui i Comuni, nell’ambito dell’autonomia statutaria e normativa loro riconosciuta, disciplinano l’attività edilizia. Il regolamento edilizio.
Il regolamento edilizio. Il Testo Unico per l’Edilizia (D.P.R. 380/2001) individua il contenuto necessario del regolamento edilizio che deve prevedere la disciplina delle modalità costruttive, nello specifico il rispetto delle norme tecniche ed estetiche, di sicurezza, igienico-sanitarie.
Il regolamento è predisposto dalla Giunta comunale ed è approvato della Regione previa adozione da parte del Consiglio comunale.
Le disposizioni contenute nel regolamento edilizio sono caratterizzate dalla generalità e dall’astrattezza, per ciò si dice che hanno contenuto normativo. Tra le disposizioni regolamentari aventi contenuto normativo vi sono:
– le distanze dai fabbricati e dalle strade;
– l’aspetto dei fabbricati;
– l’altezza dei fabbricati;
– le recinzioni;
– i numeri civici;
– l’ampiezza dei cortili;
– le norme igieniche di interesse edilizio.
Il regolamento edilizio rileva in particolar modo in materia di distanze tra costruzioni e rapporti di vicinato in quanto in tal caso esso è integrativo al codice civile; ciò significa che le norme del codice troveranno applicazione in tali materie solo se i regolamenti edilizi non dispongono diversamente.
Infatti l’art. 571 c.c. stabilisce che le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali.
Di conseguenza la violazione delle norme in materia comporta per il privato la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino.
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