
Per quanto riguarda il trattamento fiscale ai fini Iva delle competenze liquidate all’amministratore dal condominio, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta con una circolare del 1992. Compensi amministratore. Iva sulla retribuzione
Compensi amministratore. Iva sulla retribuzione. Con la circolare suddetta ha chiarito che per inquadrare l’attività dell’amministratore assume notevole importanza il numero dei condomini da lui gestiti in quanto “la pluralità di prestazioni relative all’amministrazione di più condomìni concretizza esercizio abituale di attività di lavoro autonomo e come tale rientrante nel campo Iva“.
Anche la Cassazione è intervenuta sull’argomento con sentenza n. 28186 del 2008 rilevando come l’applicazione dell’Iva sui compensi dell’amministratore condominiale è richiesta unicamente quando l’attività è esercitata con l’uso di mezzi organizzati. Quindi, secondo la Suprema Corte ciò che interessa in tal caso è la presenza o meno di mezzi organizzati.
Nel caso esaminato dalla Corte l’amministratore svolgeva la propria attività in casa propria e con l’uso di un pc e stampante propria; di conseguenza secondo la sentenza tale attività non poteva considerarsi svolta con mezzi organizzati e quindi non rientrava nel campo di applicazione dell’Iva.
Dato che non risulta chiaro cosa si intenda per “mezzi organizzati” risulta auspicabile una normativa più chiara che non lasci spazio a interpretazioni varie e conseguentemente all’instaurarsi di contenziosi in materia.
Con una sentenza più recente, datata 13 marzo 2009 n. 6136/2998, la Cassazione ha inoltre chiarito che l’amministratore di più condomini svolge un’attività professionale autonoma e non può per ciò essere considerato un collaboratore coordinato e continuativo ai fini della relativa disciplina. Caratteristica di tale rapporto coordinato e continuativo è la mancanza di un rapporto di dipendenza e l’assenza di mezzi propri organizzati per effettuare la prestazione.
Qualora poi i destinatari della prestazione dell’amministratore siano più di uno, vengono posti in essere più rapporti, di modo che venga meno anche il requisito del coordinamento con i destinatari della prestazione e quindi viene meno anche il presupposto per escludere la disciplina dell’Iva.
Secondo la Corte, dunque, nel caso in cui un soggetto si occupi dell’amministrazione di più condomìni vi è sicuramente da parte sua l’uso di un appartato organizzativo, ossia l’uso di computers, fotocopiatrici, stampanti, schedari ecc., e quindi l’esercizio dell’attività con carattere di professionalità. In tali casi non si può sicuramente escludere l’applicabilità dell’Iva sulla retribuzione dell’amministratore.
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