
All’atto della sottoscrizione dell’atto preliminare il futuro acquirente è solito versare al venditore una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria. Caparra confirmatoria e clausola penale.
Caparra confirmatoria e clausola penale. Essa costituisce un’esecuzione parziale e anticipata del preliminare ed è prevista a garanzia del futuro adempimento. Se il contratto si conclude la caparra viene restituita o viene imputata alla prestazione dovuta.
Se, al contrario una delle due parti è inadempiente bisogna distinguere:
– se l’inadempimento deriva dall’acquirente (chi ha dato la caparra), l’altra parte può recedere dal contratto, trattenendo la caparra;
– se l’inadempimento deriva dal venditore (che decide di non vendere più), l’altra parte può recedere dal contratto esigendo il doppio della caparra.
La clausola penale è molto simile alla caparra confirmatoria, ma se ne discosta perché non costituisce un anticipo del prezzo totale pattuito (la caparra) ma semplicemente una forma di risarcimento in caso di inadempimento del contratto; cosicché se una delle parti non adempie è tenuta al pagamento sia della somma pattuita nel contratto che della ulteriore penale.
Ai sensi dell’art. 1382 c.c. con la clausola penale si pattuisce che in caso di inadempimento di una parte o anche di semplice ritardo la parte che non ha ottemperato al contratto è tenuta a pagare all’altra una determinata somma di denaro.
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