
Il fenomeno della sostituzione fedecommissaria si inserisce nell’ambito della delazione successiva. Successione eredi: la sostituzione fedecommissaria.
Successione eredi: la sostituzione fedecommissaria. E’ una sostituzione prevista dal defunto, non nel caso in cui l’istituito non possa o non voglia succedere, quanto per il momento della morte di quest’ultimo , quindi per dopo che egli ha accettato la delazione.
Facciamo un esempio di sostituzione fedecommissaria: si pensi al testatore che istituisce erede o legatario Tizio con l’obbligo di conservare il patrimonio che andrà, alla morte di Tizio, a Caio, indipendentemente dalla volontà positiva o contraria di Tizio. Dunque, Caio succederà direttamente al testatore originario che ha disposto la sostituzione fedecommissaria.
L’istituto della sostituzione fedecommissaria può essere previsto solo nei confronti dell’intero patrimonio ed esclusivamente se l’istituito è interdetto, figlio, discendente o coniuge del testatore. Inoltre, colui che subentra nel patrimonio alla morte dell’istituito può essere solo la persona o l’ente che ha avuto cura dell’interdetto stesso. Per cui più esattamente si parla di fedecommesso assistenziale.
La disciplina si estende anche al minore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere la successiva pronuncia di interdizione che deve seguire entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. Se ciò non avviene la sostituzione è priva di effetto.
Una volta che l’interdetto venga meno il sostituito succede non all’istituito (interdetto) ma all’originario de cuius . Se poi il sostituito non possa o non voglia accettare non opera la delazione successiva a vantaggio dei suoi successibili, ma ha luogo la successione legittima dell’interdetto.
Poteri dell’istituito
L’istituito ha solo il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, può compiere innovazioni e stare in giudizio e può alienare i beni solo in caso di utilità evidente e previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria (lo stesso vale per l’iscrizione di ipoteche). Si può dire che la figura del fedecommesso è simile a quella dell’usufruttuario.
Le norme sul fedecommesso si applicano anche ai legati.
La guida completa alla successione
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