
Novità in tema di lavori edilizi a partire da quest’anno. Lavori edilizi 2013, dopo il decreto del fare
Lavori edilizi 2013, dopo il decreto del fare. Il decreto del fare, convertito in legge (n. 98 del 2013) ha previsto delle novità riguardo le procedure ed i titoli necessari al fine di procedere ad opere edilizie.
Le novità non riguardano direttamente le opere minori, quelle che, a capirci, possono essere eseguite liberamente o mediante una comunicazione di inizio lavori. Per loro si applica ancora la disciplina di cui al dl n.83 del 22.06.2012.
Nell’ambito dell’attività edilizia libera rientrano i lavori di manutenzione ordinaria, le opere volte ad eliminare le barriere architettoniche senza alterare la sagoma dell’edificio, i movimenti di terra relativi all’attività agricola, le serre mobili stagionali non in muratura, le opere temporanee per la ricerca nel sottosuolo. Orbene, questi tipi di lavori non richiedono alcun titolo abilitativo; però, qualora si voglia beneficiare della detrazione del 36 o del 50% occorre presentare al Fisco una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui va indicata la data di inizio dei lavori e va attestato che i lavori da eseguire rientrano in quelle ammessi alla detrazione.
Accanto alle opere di attività edilizia libera si collocano le opere per le quali occorre presentare la comunicazione di inizio lavori. Rientrano in tali opere quelle:
– Volte a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e quindi destinate ad essere levate nel momento in cui viene meno la necessità, in ogni caso entro 90 giorni;
– Di pavimentazione e finitura di spazi esterni che sono contenute entro l’indice di permeabilità (se stabilito dallo strumento urbanistico), compresa la costruzione di intercapedini completamente interrate ma non praticabili, di vasche di raccolta delle acque;
– Volte all’installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli solari a servizio di edifici e realizzati in zone diverse dalla zona A) di cui al Dm 1444 del 2.4.1968;
– Aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi d’arredo delle aree pertinenziali dei fabbricati.
Per tutte le opere soggette a comunicazione di inizio lavori, l’interessato deve solo segnalare, anche solo telematicamente, al Comune la data di inizio dei suddetti lavori. Cosa che non è necessaria per gli interventi rientranti nell’attività edilizia libera.
In ogni caso bisogna sempre rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici e quindi la normativa antisismica, antincendio, di sicurezza, le norme igienico-sanitarie, nonché le prescrizioni sull’efficienza energetica e le disposizioni contenute nel codice del beni culturali e del paesaggio.
Per le opere soggette a comunicazione di inizio lavori asseverata, invece, l’interessato deve trasmettere al Comune:
– i dati identificativi dell’impresa a cui vuole affidare i lavori ;
– una relazione tecnica con data certa e allegati gli elaborati progettuali, firmate da un tecnico abilitato che certifichi la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che la normativa regionale e statale non preveda per tali lavori ikl rilascio di alcun titolo abilitativo;
– Naturalmente l’interessato deve anche trasmettere la comunicazione di inzio lavori.
Quali sono le opere soggette a comunicazione di lavori asseverata?
– Lavori di manutenzione straordinaria, compresa l’apertura di porte interne, lo spostamento di pareti interne, sempreché non riguardino le parti strutturali del fabbricato e non implichino un aumento delle unità immobiliari né un incremento dei parametri urbanistici.
– Le modifiche interne sulla superficie coperta degli edifici adoperati per l’esercizio d’impresa, le modifiche alla destinazione d’uso dei locali usati per l’esercizio d’impresa.
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