
E’ l’art. 1130 del codice civile a dettare le attribuzioni dell’amministratore condominiale. Compiti amministratore di condominio.
Compiti amministratore di condominio. I suoi compiti consistono in:
– “seguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio”. L’amministratore deve eseguire le delibere dell’assemblea che siano legittime, perfette ed efficaci e che riguardino i servizi comuni ai condomini, non anche quelle relative alle proprietà esclusive. Inoltre, deve far rispettare il regolamento condominiale potendo comminare,in caso di inosservanza,ammonizioni e multe, e potendo promuovere anche azioni giudiziarie nei confronti dei singoli condomini.
– “disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini”. Le modalità d’uso dei servizi e delle cose comuni sono stabilite dal regolamento, ma l’amministratore ha comunque una certa autonomia per quanto concerne i modi di attuazione del regolamento. Nel caso in cui quest’ultimo manchi o non disciplini determinate fattispecie spetta all’amministratiore intervenire con provvedimenti adeguati.
Se un condomino non è d’accordo con l’operato dell’amministratore può ricorrere all’assemblea e se il provvediemento è annullato non ha più vigore; altrimenti se è ugualmente approvato il condomino dissenziente può impugnare la delibera ai sensi dell’art. 1137 c.c.;
– “riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni”. In caso di mancato pagamento dei contributi o delle spese da parte di un condòmino l’amministratore può ottenere dall’autorità giudiziaria l’emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Se, invece, un condòmino non paghi i contributi per 6 mesi consecutivi, l’amministratore può, se il regolamento lo prevede, sospendere al condòmino moroso la fornitura dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
– “compie gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio”. L’amministratore rappresenta i condomini e può agire in giudizio sia contro di essi che contro terzi. Ciò non esclude che ciascun condòmino possa agire in giudizio autonomamente. Se un condòmino reca danno alle parti comuni dell’edificio è l’amministratore che deve intervenire di propria iniziativa o su richiesta dei singoli condomini per la tutela in sede giudiziariasenza la necessità di una delibera assembleare. Il singolo condòmino che voglia far cessare un comportamento pregiudizievole per le parti comuni ne deve dare notizia all’amministratore.
– “ L’amministratore , alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione”. Essendo tale obbligo “annuale” egli non è tenuto a rendere il conto su richiesta dei singoli condomini. Diversamente i singoli condomini possono richiedere in qualsiasi momento all’amministratore l’esibizione dei documenti contabili senza specificare le ragioni della richiesta.
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