
La riforma del condominio ha riguardato anche la mediazione. Mediazione in condominio. Riforma del condominio 2013
Mediazione in condominio. Riforma del condominio 2013. L’attuale riforma del condominio con l’introduzione dell’articolo 71quater disp.att.c.c. ha disciplinato alcuni aspetti relativi alla procedura di conciliazione per le controversie in materia condominiale.
La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato. Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, c.c. Il mediatore fissa il temine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11, D.LG, 4 marzo 2010, n.28, tenendo conto della necessitò per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare.
Quest’ultima dovrebbe poi dare istruzioni anche in riferimento alle varie possibili ipotesi di argomenti oggetto della mediazione.
In seguito, se in sede di mediazione, si prospetti un’ipotesi concreta di conciliazione, l’amministratore dovrà comunque convocare nuovamente l’assemblea ponendo all’ordine del giorno il preciso contenuto della eventuale proposta: se l’assemblea deliberasse di accettarla dovrà essere integralmente recepita nel verbale di conciliazione.
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