
Risoluzione del ministero che fa chiarezza sull’Imu. No Imu su lastrici solari
No Imu su lastrici solari. Pochi giorni fa è intervenuto il Dipartimento del ministero dell’Economia con una risoluzione (n.8/DF del 22 luglio 2013) volta a fare chiarezza se l’Imu sia dovuta o meno sui lastrici solari e sui fabbricati collabenti.
Ebbene, è stata stabilita l’esenzione dall’Imu per queste due categorie di beni. A titolo informativo si precisa che i fabbricati collabenti sonoquegli immobili ridotti allo stato di ruderi e che per tali caratteristiche non sono suscettibili di produrre reddito.
La risoluzione è giunta a seguito dell’esame di una questione riguardante la copertura di un edificio destinato alla costruzione di un impianto fotovoltaico. La questione da stabilire è se il tetto dell’edificio poteva essere valutato come area edificabile e quindi soggetta ad Imu.
Il problema esaminato è molto usuale poiché spesso gli imprenditori costruiscono impianti fotovoltaici acquisendo in diritto di superficie il lastrico solare dell’edificio su cui tali impianti vanno installati. Ora, al fine della stipula del rogito notarile è essenziale l’accatastamento della superficie che viene iscritta in catasto come lastrico solare senza attribuzione di rendita.
Il ministero esclude che il lastrico solare possa essere considerato come area edificabile e quindi soggetto a Imu e chiarisce che esso rientra piuttosto nelle c.d. categorie fittizie, ossia rientra tra quegli immobili iscritti in catasto senza l’attribuzione di una rendita, ma aventi uno specifico carattere o destinazione d’uso. Tra gli immobili fittizi abbiamo:
– I fabbricati collabenti;
– Fabbricati in corso di costruzione;
– Fabbricati in corso di definizione;
– Aree urbane;
– Lastrici solari.
Tutti questi immobili sono censiti in catasto ma sono sprovvisti di rendita catastale.
Quindi, i lastrici solari sono fiscalmente neutri ,come lo sono gli edifici collabenti, per tutta la durata della realizzazione dell’impianto fotovoltaico; al termine l’impianto va accatastato in categoria D1 o D10 se fabbricato rurale.
Quindi, anche i numerosi edifici fatiscenti presenti nelle nostre campagne, iscritte in catasto come immobili collabenti, non sono assoggettati ad Imu e di conseguenza i Comuni non ne possono pretendere il pagamento come area edificabile. Si consideri poi che nelle zone rurali non vi sono aree edificabili ed il relativo terreno assolve già l’Imu con tariffa di reddito dominicale.
Lascia un commento