
Ai sensi dell’art. 1129 del codice civile è obbligatoria la presenza di un amministratore di condominio quando il numero dei condomini sia superiore a quattro. Nomina amministratore condominio e suoi compiti
Nomina amministratore condominio e suoi compiti. Nel caso in cui alla sua nomina non vi provveda l’assemblea condominiale, ciascun condòmino può rivolgersi all’autorità giudiziaria perché questa provveda a nominarne uno. Non sono previsti dei requisiti particolari per svolgere l’incarico di amministratore, però la legge n. 622 del 1996 prevede un’incompatibilità per l’espletamento dell’incarico da parte dei dipendenti pubblici; quest’ultimi possono svolgere l’attività di amministratore solo se a ciò autorizzati ed a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro dipendente da full-time a part-time.
Compiti dell’amministratore
L‘amministratore di condominio è l’organo esecutivo del condominio i cui compiti sono stabiliti dall’art. 1130 c.c..
Con l’evoluzione del ruolo dell’amministratore allo stesso sono stati affidati dalla legislazione speciale sempre nuove responsabilità come ad esempio la sicurezza degli impianti, il risparmio energetico, l’eliminazione delle barriere architettoniche, il recupero edilizio, i benefici fiscali per i condomini.
A seguito della riforma del condominio approvata in Senato il 26 gennaio 2011 l’articolo 1129 c.c. è stato radicalmente modificato. Innanzi tutti è previsto che l’incarico di amministratore ha durata biennale ed il rinnovo è deliberato per lo stesso periodo salvo diversa delibera assembleare.
Le gravi irregolarità per il ricorso all’autorità giudiziaria ai fini della revoca dell’amministratore sono 9, tra cui la mancata apertura del conto corrente condominiale e l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale entro 180 giorni.
Inoltre, in sede di accettazione dell’incarico l’amministratore deve documentare l’avvenuta iscrizione nell’apposito registro tenuto presso le Camere di Commercio segnalando gli altri incarichi professionali con i codici fiscali relativi, nonché presentare una polizza responsabilità civile rischi professionali.
L’art. 1129 c.c. è ora rubricato come “Nomina, revoca e obblighi dell’amministratore”, invece di “Nomina e revoca dell’amministratore”, mentre l’art. 1130 c.c. fa un elenco delle attribuzioni dell’amministratore che da quattro sono divenute 11. Tra le attribuzione nuove maggiormente rilevanti vi sono: cura del registro di anagrafe condominiale completo di codici fiscali e dati catastali, recupero coattivo nei confronti dei condomini morosi entro 4 mesi dall’esigibilità del credito, consegna di tutta la documentazione alla cessazione dell’incarico.
L’amministratore condominiale ha poi l’obbligo di esporre nell’androne dell’edificio una targhetta con le sue generalità e recapiti.
[…] di un condominio spetta all’amministratore dello stesso osservare le idonee misure di sicurezza antincendio, in particolare ottenendo il […]