
Di recente il Consiglio di Stato, quarta sezione, (sentenza n.3543 del 2013) è intervenuto sulla questione dell’impugnativa del permesso di costruire. Permesso di costruire. Può impugnarlo il confinante
Permesso di costruire. Può impugnarlo il confinante. La sentenza ha stabilito che solo il diretto confinante di chi esegue lavori edilizi nella propria casa ha il diritto di contestare il rilascio del permesso di costruire.
Lo stesso diritto non spetta invece al vicino del vicino. Infatti, se così fosse il proprietario della casa che confina con quella che a sua volta confina direttamente con la casa in cui si eseguono i lavori, si troverebbe nella posizione di sostituto processuale. E in tal modo si violerebbe l’art. 181 del c.p.c. che stabilisce che nessuno può far valere in giudizio, in nome proprio, un diritto altrui, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
Lo stesso Consiglio di Stato, in altre pronunce precedenti aveva stabilito, in tema di legittimazione all’impugnazione del permesso di costruire, che era sufficiente la c.d. vicinitas. Quest’ultima, sempre secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, va intesa in senso ampio, intendendo per essa non tanto la posizione geografica di vicinanza quanto la possibilità che la vicinanza possa far risentire gli effetti di una data situazione.
Ne deriva che nei rapporti di vicinato, alla luce della giurisprudenza in materia, in presenza di lavori edilizi si possono profilare le seguenti possibilità:
– Il diretto confinante è legittimato a impugnare la legittimità del permesso di costruire del vicino;
– Il vicino del vicino non è legittimato a ricorre contro il permesso di costruire del vicino di secondo grado, ma deve in tali casi spiegare quali sono gli effetti negativi che sarebbero compromessi dai lavori eseguiti sulla casa non direttamente confinante.
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