
Regole lavori in condominio: regolamento da seguire per chi si appresta ad effettuare dei lavori nel condominio.
In ogni condominio è possibile eseguire determinati lavori. Ma ci sono delle regole ben precise di cui tener conto. Bisogna in primis distinguere tra lavori “liberi” e lavori che devono essere approvati dall’assemblea.
Regole condominiali per eseguire i lavori
L’art. 1120 del codice civile vieta rinnovamenti in condominio che possono pregiudicare la stabilità, la sicurezza, lo splendore architettonico e che possono rendere inutilizzabili alcune parti comuni o anche di un solo condomino.
L’art. 1102 inoltre vieta opere sulle parti comuni che modificano la destinazione o ostacolano il diritto d’uso degli altri condomini.
In sostanza, quando si intacca una parte comune, serve il consenso dell’assemblea. Se invece l’opera riguarda il proprio appartamento o qualche elemento che appartiene a un singolo condomino, si può procedere liberamente.
In realtà, però, non è così semplice; ci sono delle eccezioni che bisogna conoscere:
– Il regolamento condominiale, cioè il patto tra tutti gli inquilini del palazzo, sottoscritto al momento dell’acquisto dell’appartamento, dall’impresa edile, può limitare il principio della piena disponibilità delle parti private fino a vietare alcuni usi dei locali; è il caso di una soffitta costruita in modo tale da diventare uno spazio abitativo per il condomino sottostante.
-Il regolamento, approvato a maggioranza dai presenti o con almeno metà dei millesimi, può stabilire il colore degli infissi o delle porte esterne, la disposizione delle antenne televisive o un particolare tipo di tendaggi sui balconi.
In mancanza dei regolamenti, alcune opere sulle aree private, inoltre, possono essere illegittime: si tratta di quelle che destabilizzano o rendono indecoroso il condominio. E’ chiaro che abbattere un muro interno portante senza le dovute cautele, ad esempio, può creare pericoli.
Ma cosa si intende per decoro? Decoro vuol dire avere riguardo, soprattutto delle facciate esterne, mantenendo l’armonia architettonica dell’edificio.
Il danno al decoro, se grave, può ridurre il valore commerciale dell’edificio e di ciascuna unità immobiliare. E’ contro il decoro aprire finestre fuori squadra rispetto a quelle esistenti o chiudere un balconcino con una veranda vetrata.
E’ il Giudice, comunque a valutare ogni situazione concreta: se un condizionatore, posto su un balcone, non in vista, può essere considerato lecito, al contrario quello installato allo scoperto sulla facciata, può considerarsi vietato. Se poi sulla stessa facciata esistono altri elementi che deturpano il decoro architettonico, come tubi o vetrate diverse che chiudono i balconi, lo stesso giudice può anche sottovalutare la lesione provocata dal condizionatore.
In tutti questi esempi citati, anche un solo condomino che ne abbia diritto, può far rilevare l’attentato alla stabilità dell’edificio o al decoro e dunque non è necessaria la maggioranza dell’assemblea condominiale.
Regole lavori in condominio – di Redazione
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