
Spetta all’amministratore redigere il rendiconto annuale. Rendiconto condominio. Obbligo per l’amministratore condominiale
Rendiconto condominio. Obbligo per l’amministratore condominiale. L’articolo 1139, primo comma, n.10) c.c. dispone che l’amministratore deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni.
L’obbligo del rendiconto sussiste nei confronti dell’assemblea e non del singolo condomino, il quale però può solo intervenire i sede di assemblea ovvero, in caso di inosservanza dell’obbligo, chiedere in via giudiziaria la revoca dell’amministratore.
Il rendiconto va comunque presentato anche se l’amministratore viene revocato o si dimetta prima della scadenza annuale. In questo caso si tratterà di rendiconto parziale.
Rendiconto condominio: registro contabilità, riepilogo finanziario, nota sintetica
Il rendiconto si compone di: un registro di contabilità, un riepilogo finanziario, una nota sintetica della gestione, con l’indicazione anche di rapporti in corso e delle questioni pendenti.
L’assemblea può in qualsiasi momento nominare un revisore che verifichi la contabilità e può anche nominare un consiglio di condominio composto da ameno tre condomini degli edifici di aumento dodici unità immobiliari.
Nella redazione dello stesso, l’amministratore deve con chiarezza e pressione provvedere alla suddivisione delle stesse tra i diversi condomini in base alle tabelle condominiali, dovrà effettuare cioè il cd reparto.
Il rendiconto lo si allega all’avviso di convocazione dell’assemblea e dovrà indicare il luogo e il giorno, prima del giorno fissato per l’assemblea.
In caso di approvazione del rendiconto, le somme a debito di ciascun condomino diventano effettivi e immeditamente esigibili.
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