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Silenzio-assenso con limiti in edilizia. Decreto del Fare

15 Luglio 2013 by Redazione Lascia un commento

silenzio assenso
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Il decreto del fare (Dl n.69 del 2013) ha introdotto in edilizia il silenzio-assenso. Silenzio-assenso con limiti in edilizia. Decreto del Fare


 

Silenzio-assenso con limiti in edilizia. Decreto del Fare. Ciò significa che nel momento in cui si presenta una richiesta allo sportello Unico e non si abbia risposta entro 30 giorni, la richiesta si intende accolta.

silenzio assensoCosì, i vicini di casa che vogliano opporsi ai lavori già iniziati del vicino grazie ad un silenzio-assenso devono impugnare  il provvedimento tacito entro 60 giorni dall’inizio dell’attività.

Nel caso però in cui l’area sia sottoposta a vincolo ambientale, paesaggistico o culturale vi sono dei limiti.

Silenzio-assenso: i limiti

Nel caso di vincoli il provvedimento occorrente per iniziare i lavori deve essere obbligatoriamente espresso per iscritto ( no al silenzio-assenso). Inoltre, i pareri necessari sono due: quello del Comune per ciò che concerne gli aspetti edilizi e quello dell’autorità competente alla gestione del vincolo.

Possono allora delinearsi diverse ipotesi.

–          L’ipotesi in cui il parere dell’autorità competente a rispettare il vincolo sia negativo ed il Comune rimanga inerte. In tal caso, decorsi 30 giorni dalla richiesta, la domanda si intende respinta. L’interessato però avrà la possibilità di impugnare il rigetto entro 60 giorni davanti al Tar. Se il Comune può anche non pronunciarsi, il parere sfavorevole dell’autorità competente va comunicato dal Comune all’interessato entro 5 giorni, cosicché possa impugnare il parere negativo.

–          Se al contrario è il Comune a pronunciarsi contro la richiesta, mentre il parere dell’autorità è favorevole, allora lo sfavore del comune deve essere espresso con atto formale e motivato.

–          Se poi il Comune rimane inerte di fronte alla domanda proposta ed il parere dell’autorità è favorevole, l’interessato può attivare, entro 7 giorni, un potere sostitutivo rivolgendosi al soggetto che l’amministrazione gli indica o che trova sul sito internet istituzionale. In alternativa, può impugnare, entro un anno,  il silenzio-rigetto davanti al Tar.

Qualora si richiedano dei pareri collegati alla Scia, l’attività edilizia può iniziare da subito se sono stati ottenuti tutti i pareri ed i nulla osta occorrenti. La richiesta di pareri può essere presentata allo sportello unico che avrà 60 giorni di tempo, trascorsi i quali è necessario convocare una conferenza di servizi con le autorità che devono esprimere il parere richiesto allo sportello.  Per la Scia nei centri storici, oltre ai 60 giorni per il parere, occorre attendere comunque 20  giorni prima di iniziare un’attività, anche se non occorre chiedere alcun parere.

Silenzio-assenso con limiti in edilizia. Decreto del Fare – di Redazione

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